IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                           di concerto con
               IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E
                   DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                  e
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato
con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Visto l'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con
il  quale  e'  stato  previsto  che, al fine del raggiungimento degli
obiettivi  economici  di  cui  al  successivo  comma 6, il numero dei
dipendenti  del  comparto  scuola  deve risultare alla fine dell'anno
1999 inferiore del tre per cento rispetto a quello rilevato alla fine
dell'anno 1997;
  Considerato  che  con  il  succitato  art.  40  e'  stata  disposta
espressamente  l'abrogazione  degli  articoli  del  testo  unico gia'
richiamato,   concernenti  i  criteri  per  la  determinazione  delle
dotazioni  organiche  dei  posti  di  sostegno all'integrazione degli
alunni  in situazione di handicap e per la formazione delle sezioni e
delle  classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, con la
contemporanea previsione di nuovi criteri e parametri generali;
  Atteso,  peraltro,  che la predeterminazione rigida della struttura
delle   cattedre   contemplata   nei   decreti  di  attuazione  degli
ordinamenti  didattici vigenti per gli istituti e scuole d'istruzione
secondaria      contrasta      con     l'esercizio     dell'autonomia
didatticoorganizzativa prevista dall'art. 21, commi 8 e 9 della legge
15  marzo  1997,  n.  59, nonche' con l'attribuzione alle istituzioni
scolastiche     di     organici     funzionali    alla    definizione
dell'organizzazione didattica e all'attivazione dei progetti di
  arricchimento formativo e di recupero della dispersione scolastica;
Visto il regolamento emanato con il decreto del Presidente della
Repubblica  18  giugno  1998,  n. 233, concernente il dimensionamento
ottimale   delle  istituzioni  scolastiche  statali  e  gli  organici
funzionali di istituto;
 Visto  il  decreto  legislatativo  31  marzo  1998,  n.  112,  ed in
particolare  il  titolo  IV,  capo  III,  relativo al conferimento di
funzioni  e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica  e  della  Camera dei deputati, espressi, rispettivamente,
nelle  sedute  dell'8  e  del  21  luglio  1998, ai sensi del comma 1
dell'art. 40 della richiamata legge 27 dicembre 1997, n. 449;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  consistenza  numerica del personale statale del comparto scuola
risultante   alla   data  del  31  dicembre  1997  e'  analiticamente
determinata  nelle  tabelle  allegate;  con  le  stesse  tabelle  e',
altresi', prevista l'entita' complessiva del medesimo personale al 31
dicembre 1999.